TFR - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Posted by Alessandro Scipioni | Posted in tfr | Posted on 15:30

Dall’inizio degli anni Novanta il sistema pensionistico italiano è stato oggetto di un articolato processo di riforma volto a contenere la spesa pensionistica in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria.
Il trattamento di fine rapporto”TFR” (anche conosciuto come “liquidazione”) è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente. Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda.
Alla cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, converrà avere la vecchia liquidazione oppure una seconda pensione integrativa??
Questa è la domanda che 8 italiani su 10 si pongono ogni volta che gli viene proposta la destinazione del proprio TFR.
Non è obbligatorio scegliere la destinazione del TFR ma è consigliabile farlo anche perché altrimenti l’azienda verserà automaticamente il TFR alla previdenza complementare
Si deve scegliere dove destinare il TFR entro il 30 giugno 2007, se il lavoratore era già in azienda al 31 dicembre 2006, o entro 6 mesi dall’assunzione se questo è successivo al 1°gennaio 2007.
La scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare è irrevocabile.
La scelta di destinare il TFR all’azienda può essere rivista in qualsiasi momento.
Le strade possibili per chi ancora non sceglie dove versare il proprio TFR sono3:
a)conferirlo al fondo pensione negoziale o individuale nella misura del 100%
b) conferirlo al fondo pensione negoziale o individuale nella misura del 50%
c)non conferirlo a nessuna forma pensionistica e quindi resta in azienda o viene versato al fondo Tesoreria.
Chi invece è escluso dalla scelta del TFR sono i lavoratori autonomi, i co.co.co., co.co.pro., i dipendenti pubblici, i lavoratori domestici.

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