TFR - LA SCELTA DEL FONDO
Posted by Alessandro Scipioni | Posted in tfr | Posted on 15:31

L’OPZIONE PER L’AZIENDA:
L’aliquota media di tassazione del TFR per chi lo lascia in azienda varia in genere dal 23 al 30%.
Dopo 8 anni di lavoro si può ottenere un prestito fino al 70% del TFR accumulato, per spese sanitarie o acquisto 1°casa.
Se l’azienda fallisce il TFR viene pagato ai dipendenti dal fondo di garanzia presso l’INPS.
FONDI DI CATEGORIA O FONDI CHIUSI
Sono associazioni, senza scopo di lucro, istituite con contratti collettivi, per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello del primo pilastro. La gestione finanziaria è affidata a gestori professionali (Sim, Sgr, assicurazioni e banche).
Possono aderire solo i lavoratori ai quali si applica il contratto collettivo che ha istituito il fondo.
FONDI APERTI
I fondi pensione aperti sono strumenti previdenziali istituiti da soggetti autorizzati (Sim, Sgr,assicurazioni, banche) nella forma di patrimonio separato e autonomo.
Ai fondi pensione aperti si può aderire individualmente o collettivamente.
L’adesione collettiva avviene attraverso un contratto collettivo ,accordo collettivo, accordo plurimo e in via residuale anche attraverso un regolamento aziendale.
Le forme pensionistiche individuale possono essere attuate in due diverse forme:
adesione individuale al fondo pensione aperto;
contratti di assicurazione sulla vita (polizze vita uniformate).
IL SILENZIO ASSENSO
La riforma prevede che se il lavoratore non sceglie nei sei mesi scatti il silenzio assenso per la previdenza complementare. I datori di lavoro, dovranno dirottare il TFR verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali, a meno che non esista un accordo aziendale che prevede di destinare il TFR a un altro fondo pensione. Se esistono più fondi di settore, il TFR va versato, salvo diverso accordo aziendale, a quello a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda.
In mancanza di questi fondi, il TFR va versato a FondInps.
Le risorse di FondInps costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto a quello dell’Inps:sono destinate a pagare le prestazioni agli iscritti e su di esse non possono rivalersi i creditori dell’Inps.
Dopo un anno di adesione a FondInps, i lavoratori possono trasferire a un altro fondo la loro posizione contributiva.
COME CAMBIARE IL FONDO
TRASFERIMENTO VOLONTARIO
La riforma della previdenza complementare ha ridotto a due anni (prima erano cinque)il tempo minimo di adesione a un fondo, trascorso il quale il lavoratore può cambiare fondo.
Gli statuti e i regolamenti dei fondi pensione possono prevedere un limite minore di adesione, è fissato in un anno il periodo minimo di adesione a FondInps, il fondo pensione residuale istituito presso l’Inps, nel quale confluisce il TFR dei lavoratori silenti, se non esistono fondi di categoria.
Il fondo non può inserire clausole che limitino il diritto al trasferimento. Sono inefficaci le clausole che comportano particolari costi connessi al trasferimento e, di fatto , ostacolano la portabilità.
Il dipendente che decide di cambiare fondo non perde il contributo del datore di lavoro se il contratto o l’accordo collettivo di riferimento lo prevedono anche per il fondo di “arrivo”
TRASFERIMENTO “FORZOSO”
Il lavoratore perde i requisiti per partecipare al fondo:è per esempio il caso del dipendente che, cambiando lavoro, non può più partecipare a quel fondo di categoria.
Il trasferimento è possibile in ogni momento. Non è infatti richiesto un periodo minimo di iscrizione:l’unico presupposto è la perdita del requisito per partecipare al fondo.
Il lavoratore può trasferire a un altro fondo pensione l’intero ammontare contributivo accumulato.
Il piano previdenziale prosegue presso il nuovo fondo, senza sospensione. L’operazione non è soggetta a tassazione.

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