ASSICURAZIONI COMPLEMANTARI
Posted by Alessandro Scipioni | Posted in Guida al Lavoro, pensioni | Posted on 09:46

Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Riforma della previdenza complementare. La riforma interessa:
11 milioni di lavoratori dipendenti del settore privato;
5 milioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti;
oltre 4 milioni di aziende.
Perché si è resa necessaria la riforma previdenziale:
riduzione della pensione pubblica (mediamente la differenza tra pensione e ultimo reddito oscilla intorno al 50%);
incremento delle necessità economiche della famiglia;
aumento della durata della vita.
Le coperture complementari sono estensioni di garanzia finalizzate a potenziare la portata previdenziale della polizza base; possono essere suddivise in due tipi: complementari in senso stretto e abbinate. Le prime completano la garanzia principale e si rivolgono al medesimo evento (la morte) offrendo ulteriori importi alle coperture qualora la causa dell’evento sia di natura particolare,tra queste:
l’assicurazione complementare per il caso di morte accidentale che prevede il raddoppio del capitale garantito nel caso in cui il decesso sia dovuto a causa accidentale (fortuita), violenta ed esterna; in alcuni casi può essere prevista la triplicazione del capitale a fronte di decesso conseguente ad incidente stradale
l’assicurazione complementare per il caso di invalidità permanente, e cioè la perdita totale e permanente della capacità lavorativa, che può prevedere l’esonero dal pagamento dei premi non ancora scaduti e/o l’erogazione di una rendita temporanea sino al termine del differimento e/o l’anticipazione del capitale assicurato per il caso morte.
Quelle abbinate, invece, aggiungono alla polizza una garanzia di tipo diverso rendendo la copertura più completa. Tra queste:
la long term care (Ltc) abbinata ad una rendita vitalizia rivalutabile immediata, che prevede l’erogazione immediata di una rendita di base ed il raddoppio di quest’ultima nel caso in cui l’assicurato perda la propria autosufficienza.
la long term care (Ltc) abbinata ad una rendita vitalizia rivalutabile differita, che prevede l’erogazione di una rendita base al termine del periodo di differimento.
la dread disease (Dd) in forma anticipativa, che prevede l’impegno dell’assicuratore, nel caso in cui l’assicurato venga colpito da una delle malattie gravi previste dal contratto durante il periodo di validità della copertura di base per il caso morte, ad erogare un capitale che costituisce una sola anticipazione della somma assicurata per il caso morte; in tal caso la Dd si estingue e la copertura per il caso morte resta operante, nei termini temporali previsti, solo per la differenza tra il capitale garantito e quanto anticipato.
la dread disease (Dd) in forma aggiuntiva che non comporta alcuna riduzione del capitale garantito per il caso morte.

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